Modifiche al Regolamento Emittenti in materia di semplificazione regolamentare del mercato finanziario italiano e dell’applicazione delle norme sul prospetto
Febbraio 2012

Introduzione

Nell’ambito di un ampio processo volto ad una semplificazione normativa e al fine di coniugare la competitività del mercato e la necessaria tutela degli investitori, Consob ha adottato, in data 20 gennaio 2012, la Delibera n. 18079 (la Delibera), recante disposizioni di modifica al Regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (il TUF), concernente la disciplina degli emittenti, adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche (il RE o il Regolamento Emittenti).

Qui di seguito sono sintetizzate le modifiche più significative apportate alle disposizioni regolamentari sopra richiamate.

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Il processo di semplificazione normativa avviato da Consob

La Delibera rappresenta il risultato raggiunto attraverso ampie consultazioni con il mercato e costituisce la prima attuazione del più generale processo di semplificazione normativa che Consob ha inteso avviare con l’intento di agevolare il ricorso al mercato dei capitali da parte delle imprese e rafforzare la posizione competitiva della piazza finanziaria italiana.

Le modifiche apportate consistono sia in interventi di semplificazione normativa sia nell’introduzione di opzioni di deroga attraverso un meccanismo c.d. di opt-out, tesi alla razionalizzazione di condizioni funzionali ad accrescere la propensione delle società ad aprirsi al mercato dei capitali e a ridurre i costi di permanenza sui listini. Alcune possibilità di opt-out sono esercitabili da parte di tutte le società quotate, mentre altre solo dalle società neo-quotate, intendendosi per tali quelle che chiederanno l’ammissione alla quotazione su un mercato regolamentato o alle negoziazioni in un sistema multilaterale di negoziazione successivamente all’entrata in vigore delle norme che consentono l’opt-out.

La necessità di apportare modifiche al Regolamento Emittenti è stata dettata inoltre dall’entrata in vigore, il 31 dicembre 2010, della Direttiva 2010/73/UE (la Nuova Direttiva Prospetto) recante modifiche alle direttive 2003/71/CE - relativa al prospetto da pubblicare per l’offerta pubblica o l’ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari (la Direttiva Prospetto) - e 2004/109/CE - sull’armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato (la Direttiva Transparency). Le principali modifiche adottate dal legislatore comunitario hanno lo scopo di semplificare e migliorare le norme sul prospetto al fine di accrescere l’efficienza e la competitività internazionale delle imprese dell’Unione Europea. Gli Stati membri hanno tempo fino al 1° luglio 2012 per adeguare la normativa nazionale alle nuove disposizioni comunitarie.

In attesa dell'adeguamento normativo, Consob, in virtù delle deleghe regolamentari attualmente contenute nel TUF, ha apportato al RE la maggior parte delle nuove disposizioni comunitarie sul prospetto. Tali modifiche sono contenute nella Delibera.

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Le modifiche apportate al Regolamento Emittenti

Modifiche ai prospetti

  • (a) Disciplina della nota di sintesi

Viene modificata la disciplina della nota di sintesi, contenuta nel nuovo articolo 5 RE.

La nota di sintesi si presenta ora standardizzata e dovrà quindi essere redatta secondo un modello comune a tutti, concentrando i contenuti della stessa nella c.d. key information. L’obiettivo di questa modifica è far sì che la comparazione delle note di sintesi di prodotti finanziari simili risulti facilitata, a beneficio dunque di una maggior tutela per gli investitori. Pertanto, nella nota di sintesi dovranno essere fornite concisamente e in un linguaggio non tecnico le informazioni essenziali che devono essere fornite agli investitori, e in particolare:

  • i rischi connessi all’emittente ed a eventuali garanti e delle loro caratteristiche essenziali (incluse attività, passività e situazione finanziaria);
  • una descrizione delle caratteristiche essenziali dell'investimento nel prodotto finanziario e dei rischi ad esso legati (inclusi diritti a questi connessi);
  • le condizioni generali dell’offerta (comprese le spese stimate a carico dell’investitore);
  • le ragioni dell’offerta e l’impiego dei proventi;
  • i dettagli dell’ammissione alla negoziazione.
  • (b) Innalzamento delle soglie previste per inapplicabilità ed esenzioni

Al fine di alleggerire gli oneri informativi sono state incrementate le soglie al di sotto delle quali trova applicazione l'esenzione dalla pubblicazione di un prospetto informativo. In particolare il numero di soggetti destinatari di un’offerta è stato aumentato da cento a centocinquanta mentre il controvalore totale massimo delle offerte per tutti i tipi di emittenti e tipologie di strumenti finanziari è stato raddoppiato, passando da Euro 2,5 milioni ad Euro 5 milioni. Inoltre la soglia relativa al controvalore annuale di emissioni di titoli c.d. plain vanilla da parte di istituti di credito è stata innalzata da Euro 50 ad Euro 75 milioni.

Infine, nell’art. 34-ter, comma 1, lett. d) ed e) è stato introdotto l'innalzamento dell'importo del valore nominale dei titoli da Euro 50.000 ad Euro 100.000 superato il quale non è richiesta la redazione del prospetto, nel presupposto che tali titoli siano presumibilmente destinati ad investitori qualificati. Tale modifica però entrerà in vigore il 1° luglio 2012.

  • (c) Pubblicazione del prospetto

La Nuova Direttiva Prospetto, prevedendo la possibilità di scelta tra tre alternative (mediante inserimento in uno o più giornali a diffusione nazionale, in forma stampata e gratuitamente o in forma elettronica), impone ora la terza modalità ove siano scelte le prime due. Pertanto, è stato modificato l’art. 9 RE per il quale ora l'emittente, ove scelga una delle due prime opzioni, deve pubblicare il prospetto informativo anche sul proprio sito internet o, se del caso, far pubblicare il prospetto nel sito internet degli intermediari incaricati del collocamento, compresi i soggetti che operano per conto di questi ultimi.

  • (d) Final terms

La Delibera ha modificato l'articolo 6 del RE il quale ora prevede che, ove le condizioni dell’offerta non siano incluse nel prospetto di base, esse non sono più semplicemente pubblicate mediante avviso in occasione di ciascuna offerta al pubblico, ma sono invece messe a disposizione degli investitori secondo le modalità descritte al punto (c) che precede, depositate presso la Consob e, ove applicabile, comunicate dall’emittente alle autorità competenti degli Stati membri ospitanti.

Il contenuto specifico della descrizione dei final terms verrà definito a livello di normativa comunitaria di “livello 2”1.

Ammissioni a quotazione e svolgimento dell’offerta

  • (a) Documentazione da allegare alla domanda di ammissione a quotazione

Le modalità di effettuazione di un’offerta al pubblico vengono semplificate, attraverso lo snellimento della documentazione da allegare alla domanda. L’insieme dei documenti da allegare alla domanda di ammissione a quotazione è contenuto negli allegati 1A e 1I al Regolamento Emittenti, che hanno subito una semplificazione. A titolo esemplificativo, sono stati eliminati la dichiarazione del responsabile del collocamento relativa alla conformità agli schemi (ferma restando la previsione normativa contenuta nell’art. 94, comma 9, TUF), la dichiarazione di responsabilità dell’organo di controllo e il modulo di adesione.

  • (b) Meccanismi di pre-istruttoria

Con l’intento di diminuire le tempistiche di approvazione dei prospetti, la Delibera ha introdotto dei meccanismi di pre-istruttoria (c.d. pre-filing) attraverso i quali l’emittente e l’offerente possono chiarire preventivamente eventuali incertezze interpretative e/o illustrare alla Consob eventuali specificità riguardanti l’emittente, l’attività o l’operazione, al fine di valutare gli effetti che tali particolarità possono avere sui contenuti del prospetto informativo che la Consob è chiamata ad approvare.

La codifica a livello regolamentare della prassi del c.d. pre-filing ha la finalità di responsabilizzare l’emittente che intende effettuare un’offerta al pubblico/ammissione alle negoziazioni, mediante la pubblicazione di un prospetto. In questo modo l’emittente può conseguire l’utilità di semplificare la successiva istruttoria di approvazione del prospetto. In tal senso è stato introdotto un comma 1-bis agli articoli 4, 52 e 63 RE. La Consob, comunque, non ha ritenuto opportuno formalizzare a livello regolamentare le forme e i tempi di risposta di eventuali istanze, ritenendo utile che il pre-filing, effettuato anche tramite mediante trasmissione di documentazione da parte dell’emittente, possa risultare utile laddove mantenga caratteri di flessibilità.

Modifiche riguardanti l’informativa societaria

  • (a) Diffusione selettiva di informazioni previsionali e dei dati contabili

Il testo degli articoli 66 e 68 RE è stato modificato in modo tale da allinearlo con le previsioni contenute nell’articolo 114, comma 4, TUF, secondo le quali la disclosure al pubblico dell’informazione comunicata a terzi nel normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell’ufficio è dovuta solo qualora i destinatari di tale comunicazione non siano soggetti ad un obbligo di riservatezza legale, regolamentare, statuario o contrattuale. I testi precedenti infatti rendevano incerta la possibilità di comunicare informazioni previsionali e dati contabili nel corso di trattative avviate da soggetti terzi per realizzare operazioni straordinarie.

  • (b) Informazioni su operazioni straordinarie

La Delibera ha apportato alcune modifiche agli articoli 70 e 71 RE in tema di predisposizione di documenti informativi in occasione di operazioni di fusione, scissione, acquisizione o cessione.

Ferma restando la permanenza di adeguate garanzie di informativa al pubblico, l’obiettivo è quello di attribuire agli emittenti la facoltà di deroga rispetto all’applicazione degli obblighi permanenti derivanti dalla quotazione, disciplinati attualmente dalla legge e dai relativi regolamenti Consob di attuazione.

Negli articoli 70 e 71 RE è stato inserito un nuovo comma che prevede la possibilità per gli emittenti di derogare all’obbligo di pubblicazione di documenti informativi relativi ad operazioni straordinarie. La decisione in merito all’adozione del regime di opt-out deve essere comunicata: (i) dalle società che intendono quotarsi, all’atto di presentazione della domanda; (ii) dalle società già quotate, mediante comunicazione al mercato da eseguirsi non oltre il 180° giorno successivo all’entrata in vigore delle citate disposizioni (che entreranno in vigore il 180° giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Delibera).

Resta ferma la facoltà della società di gestione del mercato di prevedere l’inderogabilità delle norme in questione per la quotazione in particolari segmenti. La decisione delle società quotate di aderire al regime di opt-out dovrà essere contenuta anche nelle relazioni finanziarie pubblicate ai sensi dell’art. 154-ter TUF.

  • (c) Trasparenza relativa ai codici di comportamento

Il regime introdotto dalla Delibera prevede che il testo integrale dei codici di comportamento debba essere pubblicato sul sito internet delle associazioni di categoria ovvero delle società di gestione che promuovono i codici stessi, mentre le informazioni sull’adesione o meno ai codici di comportamento sono fornite annualmente dagli emittenti nell’ambito della relazione sulla gestione, ai sensi dell’art. 123-bis del TUF.

Modifiche ai limiti al cumulo degli incarichi dei componenti degli organi di controllo

La Delibera ha modificato gli articoli 144-terdecies e 144-quaterdecies del RE attenuando l’onerosità del sistema per i membri dell’organo di controllo che solo limitatamente svolgono incarichi in emittenti quotati o con titoli diffusi. Per tali soggetti non troveranno più applicazione i limiti al cumulo degli incarichi e i conseguenti obblighi di informativa alla Consob a condizione che non ricoprano più di un incarico di componente dell’organo di controllo in società quotate o con titoli diffusi.

Internal dealing

La Delibera ha modificato l’art. 152-septies RE stabilendo che, una volta comunicata un’operazione, purché superiore complessivamente ad Euro 5.000, la successiva comunicazione sia effettuata soltanto nei casi in cui, anche considerando complessivamente più operazioni, sia nuovamente superata la soglia di Euro 5.000.

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Disposizioni riguardanti l’entrata in vigore della Delibera ed il regime transitorio

Secondo quanto previsto dall’articolo 3 della Delibera, questa entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, avvenuta in data 7 febbraio 2012.

La Delibera prevede anche un regime transitorio, da applicarsi ad alcune delle disposizioni in essa contenuta.

In particolare, è previsto che:

  • (a) le lettere d) ed e) del comma 1 dell’art. 34-ter relativi all’innalzamento dell’importo del valore nominale dei titoli si applicheranno a partire dal 1° luglio 2012 (cfr. punto 2.1 (b) che precede);
  • (b) i nuovi Allegati 1A e 1I si applicheranno alle comunicazioni previste dagli articoli 4 e 52 RE che siano trasmesse alla Consob successivamente all’entrata in vigore della Delibera.

Footnotes
  1. Per normativa comunitaria di livello 2 si intende l’insieme degli atti che la Commissione europea dovrà adottare in virtù dell’esercizio della delega alla stessa conferita dalla Nuova Direttiva Prospetto.

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